Il presupposto metodologico da cui si muove per sviluppare la riflessione è illustrato con chiarezza dalle parole di un autorevole giurista, peraltro di orientamento liberare, secondo cui: “il mercato, in quanto ordine degli scambi, ha bisogno di norme ordinatrici; e ogni mercato è quale viene disegnato dal suo proprio statuto giuridico. Non già mani invisibili, ma la piena e ferma visibilità di regole giuridiche” (…) “L’immagine einaudiana «della legge, che influisce sul mercato», non ritrae con precisione il nesso tra i due termini, i quali non sono separabili, quasi che il mercato possa stare senza la legge, e questa sia per esso accidentale ed estrinseca. Il mercato è la legge, che lo governa e costituisce; e prende forma dalla decisione politica e dalle scelte normative. Cadono così i caratteri di naturalità ed a-politicità, che si sogliono invocare a protezione di un dato mercato o in conflitto e rifiuto di altro tipo di mercato” (N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Laterza, 2003, p. 10-11). Questo assunto di portata generale comporta il superamento, sotto il profilo dell’approccio, di una visione dialogica e/o polemica fra mercati e legge – ovvero fra economia e diritto – e restituisce centralità alle (interpretazioni delle) scelte, libere, degli operatori che “generano” i mercati. L’ipotesi irtiana, che di per sé prescinde dallo studio del diritto sindacale, sembra verificabile soprattutto osservando le relazioni sindacali, sia perché esse rappresentano uno dei più complessi sistemi di norme incidenti sulle dinamiche dei mercati, sia perché esse vivono una costante pressione osmotica con il sistema giuridico statale e le fluttuazioni economiche/finanziarie dei mercati. Questa chiave di lettura sembra foriera di conseguenze ricostruttive di interesse sotto diversi aspetti, soprattutto perché agevola una analisi giuridica dell’economia, a discapito di una ben più inflazionata analisi economica del diritto. Individuato e specificato il metodo di lavoro in tutte le sue molteplici inferenze, l’oggetto della riflessione verte sostanzialmente sull’utilizzo del termine “esigibilità”, il quale viene accostato sempre più spesso e ad ogni livello all’istituto del contratto collettivo. Infatti, per quanto la scelta lessicale sia notoriamente poco felice – rappresentando l’esigibilità solo la possibilità, giuridica e di fatto, di riscuotere un credito – essa sembra celare un tentativo di rivedere i rapporti fra (durata del) contratto collettivo, negoziazione e conflitto sindacale, alla luce di un imperativo principio efficientista. La nozione, dunque, merita di essere interpretata con cautela e senza atteggiamenti liquidatori. Prendendo le mosse dagli esiti di un precedente approfondimento (M. FALSONE, Dalle clausole di tregua alla esigibilità: di nuovo l’obbligo implicito di pace sindacale?, in Lavoro e Diritto, 1/2015, p. 121) e alla luce di nuove stimolanti prese di posizioni della dottrina (A. MARESCA, L’esigibilità del contratto collettivo nazionale: enigma od opportunità praticabile?, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2014, p. 563), ci si pone l’obiettivo di dare una definizione di “esigibilità” (adoperata nel contesto dell’ordinamento intersindacale), che sia esaustiva e soddisfacente sia sotto il versante descrittivo – cosa intendono conseguire le parti stipulanti? – sia sotto quello ricostruttivo/prescrittivo – la nozione è compatibile con le altre regole applicabili e con le caratteristiche del sistema? Esiste un modo “virtuoso” o “armonioso” di interpretare un termine adoperato fuori contesto? Per raggiungere l’obiettivo del ragionamento e rispondere agli interrogativi, si affrontano i temi rilevanti sia sul versante dell’ordinamento statale, sia su quello delle relazioni sindacali e dei mercati. Quanto al primo versante, si affronta il tema della “costituzione economica” italiana, anche alla luce dei “recenti innesti” derivanti dallo sviluppo del diritto (del lavoro) dell’Unione Europea (cfr. S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Laterza, 2012, passim), alla ricerca di principi, regole e prassi che possano orientare l’interpretazione del giurista. Quanto al versante intersindacale e dei mercati, si procede a) con una interpretazione del concetto di “esigibilità” secondo l’uso concreto che se ne è fatto nell’ambito del più recente c.d. Testo Unico sulla rappresentanza dell’11 gennaio 2014, b) con una ricerca, diacronica e comparata, di casi analoghi a quello di cui si tratta nel paper, c) con una verifica delle modalità di applicazione e/o interpretazione del termine “esigibilità” (eventualmente) riscontrabili nei contratti collettivi nazionali di categoria e/o nei contratti collettivi aziendali stipulati nell’ambito del sistema disegnato dallo stesso Testo Unico del 2014. Attraverso una rassegna di casi concreti, inoltre, si chiariscono i nessi e le differenze con l’istituto classico dell’“efficacia” del contratto collettivo e si verifica se in altri ordinamenti – almeno fra i più influenti – sia possibile riscontrare la medesima distinzione o, in ogni caso, una enucleazione del concetto di “esigibilità” paragonabile a quella che si sta diffondendo nel sistema italiano o comunque autonoma rispetto ai tradizioni istituti sull’efficacia del contratto di diritto privato. Infine, si discute l’ipotesi finale secondo cui la diffusione dell’utilizzo del concetto di “esigibilità”, soprattutto a livello aziendale, sveli la tendenza, ancora debole, di assegnare al contratto collettivo funzioni preminenti improprie rispetto a quelle tradizionalmente assegnate e/o ontologicamente assegnabili, come la funzione organizzatoria ovvero altre funzioni rispondenti alla soddisfazione di interessi datoriali, non imposte da imperativi dei mercatidi riferimento.

Il contratto collettivo e l'insostenibile leggerezza della sua esigibilità

FALSONE, MAURIZIO
2016-01-01

Abstract

Il presupposto metodologico da cui si muove per sviluppare la riflessione è illustrato con chiarezza dalle parole di un autorevole giurista, peraltro di orientamento liberare, secondo cui: “il mercato, in quanto ordine degli scambi, ha bisogno di norme ordinatrici; e ogni mercato è quale viene disegnato dal suo proprio statuto giuridico. Non già mani invisibili, ma la piena e ferma visibilità di regole giuridiche” (…) “L’immagine einaudiana «della legge, che influisce sul mercato», non ritrae con precisione il nesso tra i due termini, i quali non sono separabili, quasi che il mercato possa stare senza la legge, e questa sia per esso accidentale ed estrinseca. Il mercato è la legge, che lo governa e costituisce; e prende forma dalla decisione politica e dalle scelte normative. Cadono così i caratteri di naturalità ed a-politicità, che si sogliono invocare a protezione di un dato mercato o in conflitto e rifiuto di altro tipo di mercato” (N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Laterza, 2003, p. 10-11). Questo assunto di portata generale comporta il superamento, sotto il profilo dell’approccio, di una visione dialogica e/o polemica fra mercati e legge – ovvero fra economia e diritto – e restituisce centralità alle (interpretazioni delle) scelte, libere, degli operatori che “generano” i mercati. L’ipotesi irtiana, che di per sé prescinde dallo studio del diritto sindacale, sembra verificabile soprattutto osservando le relazioni sindacali, sia perché esse rappresentano uno dei più complessi sistemi di norme incidenti sulle dinamiche dei mercati, sia perché esse vivono una costante pressione osmotica con il sistema giuridico statale e le fluttuazioni economiche/finanziarie dei mercati. Questa chiave di lettura sembra foriera di conseguenze ricostruttive di interesse sotto diversi aspetti, soprattutto perché agevola una analisi giuridica dell’economia, a discapito di una ben più inflazionata analisi economica del diritto. Individuato e specificato il metodo di lavoro in tutte le sue molteplici inferenze, l’oggetto della riflessione verte sostanzialmente sull’utilizzo del termine “esigibilità”, il quale viene accostato sempre più spesso e ad ogni livello all’istituto del contratto collettivo. Infatti, per quanto la scelta lessicale sia notoriamente poco felice – rappresentando l’esigibilità solo la possibilità, giuridica e di fatto, di riscuotere un credito – essa sembra celare un tentativo di rivedere i rapporti fra (durata del) contratto collettivo, negoziazione e conflitto sindacale, alla luce di un imperativo principio efficientista. La nozione, dunque, merita di essere interpretata con cautela e senza atteggiamenti liquidatori. Prendendo le mosse dagli esiti di un precedente approfondimento (M. FALSONE, Dalle clausole di tregua alla esigibilità: di nuovo l’obbligo implicito di pace sindacale?, in Lavoro e Diritto, 1/2015, p. 121) e alla luce di nuove stimolanti prese di posizioni della dottrina (A. MARESCA, L’esigibilità del contratto collettivo nazionale: enigma od opportunità praticabile?, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2014, p. 563), ci si pone l’obiettivo di dare una definizione di “esigibilità” (adoperata nel contesto dell’ordinamento intersindacale), che sia esaustiva e soddisfacente sia sotto il versante descrittivo – cosa intendono conseguire le parti stipulanti? – sia sotto quello ricostruttivo/prescrittivo – la nozione è compatibile con le altre regole applicabili e con le caratteristiche del sistema? Esiste un modo “virtuoso” o “armonioso” di interpretare un termine adoperato fuori contesto? Per raggiungere l’obiettivo del ragionamento e rispondere agli interrogativi, si affrontano i temi rilevanti sia sul versante dell’ordinamento statale, sia su quello delle relazioni sindacali e dei mercati. Quanto al primo versante, si affronta il tema della “costituzione economica” italiana, anche alla luce dei “recenti innesti” derivanti dallo sviluppo del diritto (del lavoro) dell’Unione Europea (cfr. S. CASSESE, La nuova costituzione economica, Laterza, 2012, passim), alla ricerca di principi, regole e prassi che possano orientare l’interpretazione del giurista. Quanto al versante intersindacale e dei mercati, si procede a) con una interpretazione del concetto di “esigibilità” secondo l’uso concreto che se ne è fatto nell’ambito del più recente c.d. Testo Unico sulla rappresentanza dell’11 gennaio 2014, b) con una ricerca, diacronica e comparata, di casi analoghi a quello di cui si tratta nel paper, c) con una verifica delle modalità di applicazione e/o interpretazione del termine “esigibilità” (eventualmente) riscontrabili nei contratti collettivi nazionali di categoria e/o nei contratti collettivi aziendali stipulati nell’ambito del sistema disegnato dallo stesso Testo Unico del 2014. Attraverso una rassegna di casi concreti, inoltre, si chiariscono i nessi e le differenze con l’istituto classico dell’“efficacia” del contratto collettivo e si verifica se in altri ordinamenti – almeno fra i più influenti – sia possibile riscontrare la medesima distinzione o, in ogni caso, una enucleazione del concetto di “esigibilità” paragonabile a quella che si sta diffondendo nel sistema italiano o comunque autonoma rispetto ai tradizioni istituti sull’efficacia del contratto di diritto privato. Infine, si discute l’ipotesi finale secondo cui la diffusione dell’utilizzo del concetto di “esigibilità”, soprattutto a livello aziendale, sveli la tendenza, ancora debole, di assegnare al contratto collettivo funzioni preminenti improprie rispetto a quelle tradizionalmente assegnate e/o ontologicamente assegnabili, come la funzione organizzatoria ovvero altre funzioni rispondenti alla soddisfazione di interessi datoriali, non imposte da imperativi dei mercatidi riferimento.
2016
L'idea di diritto del lavoro, oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi
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