La presente nota rileva come la Suprema Corte si sia accinta ad affrontare l’annosa questione concernente la confondibilità tra segni distintivi similari e la presunta contraffazione di un marchio celebre, navigando nell’oceano della moda, settore in Italia poco sondato dalle penne dei giuristi, dalle decisioni dei giudici e dalle astute strategie degli imprenditori, mentre tutt’altro che abbandonato a livello europeo. L’apprezzamento della confondibilità ondeggia tra il giudizio in concreto e il giudizio in astratto, la valutazione in via analitica e la valutazione in via globale e sintetica, l’angolo di visuale del consumatore medio, quello dell’acquirente avveduto e quello delle imprese concorrenti, onerando i giudici dell’arduo compito di operare scelte discrezionali, sia in relazione alla tipologia di giudizio da abbracciare sia alla prospettiva più opportuna attraverso la quale filtrare il problema interpretativo in esame. Le perplessità che desta la soluzione alla quale approdano gli ermellini, mutuata in toto dalle argomentazioni dei giudici di merito, risultano tagliate sul caso concreto oggetto della disamina de qua e fungono da mero monito al fine di non sottovalutare dettagli che nell’ottica del business e dell’incremento del fatturato di una maison di fama mondiale possono essere intrisi di risvolti negativi, sia sul piano economico sia di immagine.

La presunta affermata non confondibilità di un marchio similare 'prima facie' confondibile

Fossà Carlotta
2016-01-01

Abstract

La presente nota rileva come la Suprema Corte si sia accinta ad affrontare l’annosa questione concernente la confondibilità tra segni distintivi similari e la presunta contraffazione di un marchio celebre, navigando nell’oceano della moda, settore in Italia poco sondato dalle penne dei giuristi, dalle decisioni dei giudici e dalle astute strategie degli imprenditori, mentre tutt’altro che abbandonato a livello europeo. L’apprezzamento della confondibilità ondeggia tra il giudizio in concreto e il giudizio in astratto, la valutazione in via analitica e la valutazione in via globale e sintetica, l’angolo di visuale del consumatore medio, quello dell’acquirente avveduto e quello delle imprese concorrenti, onerando i giudici dell’arduo compito di operare scelte discrezionali, sia in relazione alla tipologia di giudizio da abbracciare sia alla prospettiva più opportuna attraverso la quale filtrare il problema interpretativo in esame. Le perplessità che desta la soluzione alla quale approdano gli ermellini, mutuata in toto dalle argomentazioni dei giudici di merito, risultano tagliate sul caso concreto oggetto della disamina de qua e fungono da mero monito al fine di non sottovalutare dettagli che nell’ottica del business e dell’incremento del fatturato di una maison di fama mondiale possono essere intrisi di risvolti negativi, sia sul piano economico sia di immagine.
2016
72
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10278/3709774
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact