La nota rileva come il campo della responsabilità medica risulti allo stato dell’arte minato e pieno di lacune, e come la mancanza di una normativa precisa adattabile ad una casistica piuttosto variegata, corroborata da un granitico diritto vivente arroccato su posizioni indiscusse, abbia generato e continui a produrre falle patologiche in un sistema alla deriva, eroso alla radice da vizi strutturali macroscopici. Lo scenario di una classe medica vessata dal pullulare di denunce giudiziali e di pazienti sfiduciati vittime del problema della c.d. malasanità fa da padrone non solo nella nostra penisola, ma anche nel resto d’Europa. In un contesto fitto di pronunce altalenanti sui diversi profili in gioco nel mare magnum della responsabilità medica, la sentenza in oggetto delinea delle coordinate in relazione all’importante distinzione tra consenso informato e colpa medica e alla ripartizione dell’onere della prova, nel disperato tentativo di fornire delle linee guida, delle fondamenta sulle quali, per mezzo di interventi normativi e pronunce giurisprudenziali, si confida di erigere una ben congegnata struttura di una disciplina ripiena di insidie e questioni spinose.

Responsabilità per difetto del consenso informato: l'irresponsabile inadempimento dell'obbligo informativo e i suoi risvolti sostanziali, processuali e probatori

Fossà Carlotta
2016-01-01

Abstract

La nota rileva come il campo della responsabilità medica risulti allo stato dell’arte minato e pieno di lacune, e come la mancanza di una normativa precisa adattabile ad una casistica piuttosto variegata, corroborata da un granitico diritto vivente arroccato su posizioni indiscusse, abbia generato e continui a produrre falle patologiche in un sistema alla deriva, eroso alla radice da vizi strutturali macroscopici. Lo scenario di una classe medica vessata dal pullulare di denunce giudiziali e di pazienti sfiduciati vittime del problema della c.d. malasanità fa da padrone non solo nella nostra penisola, ma anche nel resto d’Europa. In un contesto fitto di pronunce altalenanti sui diversi profili in gioco nel mare magnum della responsabilità medica, la sentenza in oggetto delinea delle coordinate in relazione all’importante distinzione tra consenso informato e colpa medica e alla ripartizione dell’onere della prova, nel disperato tentativo di fornire delle linee guida, delle fondamenta sulle quali, per mezzo di interventi normativi e pronunce giurisprudenziali, si confida di erigere una ben congegnata struttura di una disciplina ripiena di insidie e questioni spinose.
2016
72
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