La dottrina giuslavoristica italiana è rimasta spiazzata dinanzi agli eterogenei fenomeni di disintegrazione verticale della grande impresa fordista, che si pongono in antitesi con il contratto di lavoro subordinato, inteso come un rapporto necessariamente bilaterale tra un lavoratore e un unico datore di lavoro, riconosciuto tradizionalmente come il concetto ordinatore della materia. Esso è infatti difficilmente armonizzabile con una organizzazione del lavoro caratterizzata dalla compresenza di più soggetti di diritto, anche diversi dall’unico datore di lavoro inteso come parte del contratto, che possono, a vario titolo e in forme diverse, interagire con l’esecuzione della prestazione di un lavoratore subordinato nell’ambito delle organizzazioni complesse tipiche del modello post-fordista di organizzazione dell’impresa. In risposta a tali problematiche, parte della dottrina italiana ha elaborato una serie di teorie pluridatoriali, che costituiscono, ad oggi, la principale risposta alle questioni giuslavoristiche connesse ai processi di frammentazione e ricomposizione dell’impresa. Queste tesi si pongono in contrasto con la tradizionale lettura unitaria della figura del datore di lavoro, poiché postulano che essa possa essere declinata al plurale in alcune ipotesi di integrazione societaria o contrattuale fra imprese. Tali tesi, in ogni caso, non sono andate esenti da critiche di altra parte della dottrina, che ha sottolineato come esse incorrerebbero in una serie di ostacoli che non ne giustificherebbero l’accoglimento sul piano de iure condito. Per queste ragioni, il dibattito dottrinale in materia, concentratosi quasi in toto sullo studio della figura del datore di lavoro, sembra essere oggi giunto ad una impasse. Questo studio ha dunque provato a vagliare una ipotesi di ricerca alternativa rispetto a quella relativa allo studio della figura datoriale, sull’assunto che la direttrice tradizionalmente seguita dalla dottrina potrebbe essere stata vissuta dalla stessa come un punto di partenza imprescindibile della ricerca quando, invece, si sarebbe ben potuto tentare di metterlo in discussione, allo scopo di porsi nuove domande per cercare nuove risposte, piuttosto che dare diverse risposte alla stessa domanda. Sulla base di questa intuizione e per mezzo dello strumento della comparazione con il sistema inglese, si è dunque cercato di comprendere se il diritto del lavoro abbia già predisposto dei modelli di legislazione più pragmatica e meno legati ai modelli tradizionali della materia, che fossero funzionali a risolvere in modo più efficace le problematiche del sistema nel fare i conti con la complessità organizzativa. Dopo aver razionalizzato questa ipotesi di ricerca alternativa, anche sulla base di spunti teorici emersi nella dottrina pregressa, sono state rintracciate nel macro-sistema giuslavoristico una serie di tecniche normative già predisposte dal legislatore, che costituiscono una risposta più efficace, rispetto a quanto proposto dai sostenitori delle tesi pluridatoriali, alla risoluzione delle problematiche poste dalla complessità organizzativa. Poiché tali tecniche sono state predisposte dal legislatore sulla base delle specificità proprie di alcuni contesti normativi, si è dunque proceduto, nel tentativo di offrire una organica razionalizzazione delle stesse, ad una analisi differenziata di questi specifici contesti normativi. In ragione di ciò, sembra che oggi la materia giuslavoristica sia razionalizzabile, a livello macro, alla stregua di un sistema a geometria variabile, composto da numerosi micro-sistemi normativi il cui ambito di applicazione è spesso costruito a criteri terzi rispetto a quelli propri di una analisi binaria lavoratore-datore di lavoro, intesi come parti di un contratto di lavoro subordinato. In sede conclusiva, si è poi proposto di abbandonare il contratto di lavoro come concetto ordinatore della materia giuslavoristica per sostituirlo con quello di rapporto di lavoro, che sembra oggi essere maggiormente funzionale a cogliere le caleidoscopiche sfaccettature di un macro-sistema giuslavoristico che si evolve sempre di più nel segno della differenziazione.

Organizzazioni complesse e rapporti di lavoro. Per un diritto del lavoro a geometria variabile

Giovanni Gaudio
2019-01-01

Abstract

La dottrina giuslavoristica italiana è rimasta spiazzata dinanzi agli eterogenei fenomeni di disintegrazione verticale della grande impresa fordista, che si pongono in antitesi con il contratto di lavoro subordinato, inteso come un rapporto necessariamente bilaterale tra un lavoratore e un unico datore di lavoro, riconosciuto tradizionalmente come il concetto ordinatore della materia. Esso è infatti difficilmente armonizzabile con una organizzazione del lavoro caratterizzata dalla compresenza di più soggetti di diritto, anche diversi dall’unico datore di lavoro inteso come parte del contratto, che possono, a vario titolo e in forme diverse, interagire con l’esecuzione della prestazione di un lavoratore subordinato nell’ambito delle organizzazioni complesse tipiche del modello post-fordista di organizzazione dell’impresa. In risposta a tali problematiche, parte della dottrina italiana ha elaborato una serie di teorie pluridatoriali, che costituiscono, ad oggi, la principale risposta alle questioni giuslavoristiche connesse ai processi di frammentazione e ricomposizione dell’impresa. Queste tesi si pongono in contrasto con la tradizionale lettura unitaria della figura del datore di lavoro, poiché postulano che essa possa essere declinata al plurale in alcune ipotesi di integrazione societaria o contrattuale fra imprese. Tali tesi, in ogni caso, non sono andate esenti da critiche di altra parte della dottrina, che ha sottolineato come esse incorrerebbero in una serie di ostacoli che non ne giustificherebbero l’accoglimento sul piano de iure condito. Per queste ragioni, il dibattito dottrinale in materia, concentratosi quasi in toto sullo studio della figura del datore di lavoro, sembra essere oggi giunto ad una impasse. Questo studio ha dunque provato a vagliare una ipotesi di ricerca alternativa rispetto a quella relativa allo studio della figura datoriale, sull’assunto che la direttrice tradizionalmente seguita dalla dottrina potrebbe essere stata vissuta dalla stessa come un punto di partenza imprescindibile della ricerca quando, invece, si sarebbe ben potuto tentare di metterlo in discussione, allo scopo di porsi nuove domande per cercare nuove risposte, piuttosto che dare diverse risposte alla stessa domanda. Sulla base di questa intuizione e per mezzo dello strumento della comparazione con il sistema inglese, si è dunque cercato di comprendere se il diritto del lavoro abbia già predisposto dei modelli di legislazione più pragmatica e meno legati ai modelli tradizionali della materia, che fossero funzionali a risolvere in modo più efficace le problematiche del sistema nel fare i conti con la complessità organizzativa. Dopo aver razionalizzato questa ipotesi di ricerca alternativa, anche sulla base di spunti teorici emersi nella dottrina pregressa, sono state rintracciate nel macro-sistema giuslavoristico una serie di tecniche normative già predisposte dal legislatore, che costituiscono una risposta più efficace, rispetto a quanto proposto dai sostenitori delle tesi pluridatoriali, alla risoluzione delle problematiche poste dalla complessità organizzativa. Poiché tali tecniche sono state predisposte dal legislatore sulla base delle specificità proprie di alcuni contesti normativi, si è dunque proceduto, nel tentativo di offrire una organica razionalizzazione delle stesse, ad una analisi differenziata di questi specifici contesti normativi. In ragione di ciò, sembra che oggi la materia giuslavoristica sia razionalizzabile, a livello macro, alla stregua di un sistema a geometria variabile, composto da numerosi micro-sistemi normativi il cui ambito di applicazione è spesso costruito a criteri terzi rispetto a quelli propri di una analisi binaria lavoratore-datore di lavoro, intesi come parti di un contratto di lavoro subordinato. In sede conclusiva, si è poi proposto di abbandonare il contratto di lavoro come concetto ordinatore della materia giuslavoristica per sostituirlo con quello di rapporto di lavoro, che sembra oggi essere maggiormente funzionale a cogliere le caleidoscopiche sfaccettature di un macro-sistema giuslavoristico che si evolve sempre di più nel segno della differenziazione.
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