La sentenza in commento (Cass. 27 settembre 2018, n. 23338), affrontando, in primis, la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo posto in essere in ragione della necessità di attuare una riduzione di personale fungibile e, in secundis, l'asserito carattere discriminatorio di tale recesso in considerazione dello stato di malattia/handicap della lavoratrice, consente di porre in comparazione la diversa ripartizione degli oneri di allegazione e prova nei casi di licenziamento "economico" e discriminatorio, mettendo in luce altresì quanto tale diversità sia influenzata dalla legislazione e dalla giurisprudenza "eurounitaria", tanto che, ai fini della normativa antidiscriminatoria, sussiste una nozione europea di handicap.
La prova del licenziamento "economico" e discriminatorio in un caso di riduzione di personale fungibile
Matteo Turrin
2019-01-01
Abstract
La sentenza in commento (Cass. 27 settembre 2018, n. 23338), affrontando, in primis, la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo posto in essere in ragione della necessità di attuare una riduzione di personale fungibile e, in secundis, l'asserito carattere discriminatorio di tale recesso in considerazione dello stato di malattia/handicap della lavoratrice, consente di porre in comparazione la diversa ripartizione degli oneri di allegazione e prova nei casi di licenziamento "economico" e discriminatorio, mettendo in luce altresì quanto tale diversità sia influenzata dalla legislazione e dalla giurisprudenza "eurounitaria", tanto che, ai fini della normativa antidiscriminatoria, sussiste una nozione europea di handicap.File | Dimensione | Formato | |
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La prova del licenziamento “economico” e discriminatorio in un caso di riduzione di personale fungibile (nota a Cass. 27 settembre 2018, n. 23338).pdf
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