Il presente contributo analizza criticamente le indicazioni operative per aderire alla procedura introdotta dall’art. 5, co. 7-12, del D.L. 146/2021 per il riversamento del credito ricerca e sviluppo (ex art. 3 del D.L. 145/2013 e succ. mod.) indebitamente compensato, previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.188987 del 1.6.2022. Viene esposta un’analisi dei tratti essenziali del Provvedimento, il quale, se pure ha risolto alcuni dubbi che la legge aveva sollevato, contiene profili di incertezza ancora da chiarire. In particolare, viene evidenziato come il Provvedimento pare timidamente confermare la possibilità di revocare la richiesta di sanatoria prima del perfezionamento della procedura, ma manca ancora la disciplina di raccordo quanto agli effetti del riversamento sugli atti impositivi già emessi e sui giudizi già in corso al 22 ottobre 2021. Nel caso di accertamento, successivamente alla presentazione del modello, della mancanza dei requisiti per accedere al riversamento, l’intera procedura non si perfeziona e potrebbe altresì comportare implicazioni penali non trascurabili. Inoltre, non è previsto alcun meccanismo di “remissione” o di “ripristino” della procedura di riversamento se, a seguito del giudizio eventualmente instaurato dal contribuente, la ricostruzione dell’Agenzia non dovesse essere confermata.

APPROVATO IL PROVVEDIMENTO PER IL RIVERSAMENTO DEI CREDITI RICERCA E SVILUPPO: RIMANGONO DUBBI ANCORA APERTI

VIOTTO A
2022-01-01

Abstract

Il presente contributo analizza criticamente le indicazioni operative per aderire alla procedura introdotta dall’art. 5, co. 7-12, del D.L. 146/2021 per il riversamento del credito ricerca e sviluppo (ex art. 3 del D.L. 145/2013 e succ. mod.) indebitamente compensato, previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.188987 del 1.6.2022. Viene esposta un’analisi dei tratti essenziali del Provvedimento, il quale, se pure ha risolto alcuni dubbi che la legge aveva sollevato, contiene profili di incertezza ancora da chiarire. In particolare, viene evidenziato come il Provvedimento pare timidamente confermare la possibilità di revocare la richiesta di sanatoria prima del perfezionamento della procedura, ma manca ancora la disciplina di raccordo quanto agli effetti del riversamento sugli atti impositivi già emessi e sui giudizi già in corso al 22 ottobre 2021. Nel caso di accertamento, successivamente alla presentazione del modello, della mancanza dei requisiti per accedere al riversamento, l’intera procedura non si perfeziona e potrebbe altresì comportare implicazioni penali non trascurabili. Inoltre, non è previsto alcun meccanismo di “remissione” o di “ripristino” della procedura di riversamento se, a seguito del giudizio eventualmente instaurato dal contribuente, la ricostruzione dell’Agenzia non dovesse essere confermata.
2022
2
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