L’uso di clausole che prevedano il pagamento “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” etc. non è decisivo per qualificare la garanzia in termini di contratto autonomo, posto che per qualificare un rapporto in termini di “garantievertrag” occorrono altri indici che attestino la volontà dei contraenti di rendere l’obbligazione di garanzia autonoma ed insensibile all’obbligazione garantita. La qualificazione in termini di contratto di fideiussione determina l’applicazione della normativa codicistica in materia e conseguente nullità delle clausole derogatorie.

L'obbligazione di garanzia e le clausole di rinuncia ai termini dei contratti di fideiussione nel panorama euro-unitario (nota a Trib. Vicenza, sez. I civ., 7 dicembre 2022, n. 2105)

Marianna Di Stefano
2023-01-01

Abstract

L’uso di clausole che prevedano il pagamento “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” etc. non è decisivo per qualificare la garanzia in termini di contratto autonomo, posto che per qualificare un rapporto in termini di “garantievertrag” occorrono altri indici che attestino la volontà dei contraenti di rendere l’obbligazione di garanzia autonoma ed insensibile all’obbligazione garantita. La qualificazione in termini di contratto di fideiussione determina l’applicazione della normativa codicistica in materia e conseguente nullità delle clausole derogatorie.
2023
3/2023
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